Quando ci si accinge ad aprire un’impresa di pulizie bisogna capire come si vuole operare e quali sono i regimi fiscali possibili. Nel caso dell’impresa di pulizie ci si trova davanti a due possibilità: quella di optare per un regime fiscale di impresa artigiana e quello di optare invece per un regime fiscale di impresa commerciale. Ma qual è la discriminante tra le due opzioni? Ovvero, come si fa a capire quale sia la scelta più adatta al proprio caso?
L’imprenditore artigiano chi è?
Il piccolo imprenditore, in base all’art. 2083, è individuato nel coltivatore diretto del fondo, oppure nell’artigiano, nel piccolo commerciante o in chi esercita un’attività professionale organizzata utilizzando prevalentemente l’ausilio dei propri familiari. Se a lavorare in modo prevalente all’interno dell’azienda è l’imprenditorie, che si avvale del contributo dei familiari piuttosto che di quello di terzi, siamo davanti a una piccola impresa, impresa dove il capitale deve essere commisurato alle dimensioni della stessa.
Gli oneri del piccolo imprenditore
Il piccolo imprenditore non è tenuto a tenere delle scritture contabili, non è assoggettabile a fallimento o ad altre procedure dette concorsuali, dato che non è soggetto alla disciplina dell’imprenditore commerciale. Allo stesso modo non ha finalità costituitevi l’iscrizione al registro delle imprese. L’impresa artigiana, come detto, è caratterizzata dal fatto che l’imprenditore vi svolga in prevalenza il proprio lavoro, tutti gli oneri che derivano dalla gestione e direzione dell’azienda, spettano al’imprenditore.
L’impresa familiare
Se lo si desidera, l’attività di pulizie si può configurare anche come impresa familiare, laddove per impresa familiare s’intende l’attività in cui vi prestino il proprio lavoro sia l’imprenditore che i familiari, ovvero la famiglia nucleare, dunque figli, coniuge, suoceri, nipoti, fratelli, nuore, generi, cognati. I familiari che lavorano all’interno dell’azienda hanno dei diritti patrimoniali a tutela del proprio lavoro e hanno diritto di prelazione sull’azienda stessa qualora venga trasferita o si prefiguri un’ipotesi di divisione ereditaria.
Azienda artigiana, oneri di fatturazione
L’impresa di pulizie, come tutte le altre imprese, è tenuta, secondo l’art. 21 del D.P.R. 633/72 all’emissione di fattura per ogni prestazione effettuata. Quindi nel caso di un’impresa artigiana, ma anche commerciale, si prospetta una possibilità al momento di emettere tale documento. Se si opera in regime ordinario, la cosa migliore è quella di concordare sempre un preventivo pulizie con il cliente, una volta prestata l’opera si invia una fattura fac simile, ovvero una fattura non “ufficiale” dove dunque si deve omettere un dettaglio come la data o il numero della fattura, o si inserisce un’apposita dicitura che indichi che non si tratta dell’originale. In questo modo non si è tenuti al versamento immediato dell’IVA, che invece avverrà quando si riceverà il pagamento e si emetterà contestualmente la fattura regolare.